diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1617 del 12/03/1982 (Rv. 419442 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI TROTE - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419442-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI TROTE - INCLUSIONE - LIMITI.*

Ai fini delle assicurazioni sociali, l'attività di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola od industriale alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 1, 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed a prescindere, pertanto, sia dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ., sia dalla nozione di azienda agricola fornita dalle norme della C.e.E., atteso, a questo riguardo, che - come rilevato dalla Corte di giustizia delle comunità europee - non è possibile ricavare dal diritto comunitario una definizione di azienda agricola uniforme ed universalmente valida per l'intero settore delle Disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola. Ne consegue che l'allevamento di trote, quando non è direttamente collegato o connesso alla coltivazione del fondo, non può considerarsi attività agricola ai sensi della normativa in tema di contributi per le assicurazioni sociali. (V 1975/80, mass nn 405609 e 405608; (V 153/80, mass n 403543; (V 5246/79, mass n 401844; (V 5477/78, mass n 395247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)