Sez. L, Sentenza n. 5038 del 21/07/1983 (Rv. 429906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - INOSSERVANZA DEI COEFFICIENTI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SPETTANTE AI LAVORATORI INQUADRATI ALLA FINE DEL RAPPORTO IN CATEGORIA SUPERIORE A QUELLA INIZIALE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - INOSSERVANZA DEI COEFFICIENTI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SPETTANTE AI LAVORATORI INQUADRATI ALLA FINE DEL RAPPORTO IN CATEGORIA SUPERIORE A QUELLA INIZIALE - IRRILEVANZA.*
Ove manchino specifiche norme di legge in contrario, sono del tutto legittime le clausole di un contratto collettivo le quali dispongano che, per i lavoratori inquadrati, al termine definitivo del rapporto, in una categoria superiore rispetto a quella iniziale o a quella comunque antecedente, eventualmente a sua volta già superiore all'iniziale, la liquidazione dell'indennità per la totale anzianità, sia fatta moltiplicando l'ultima retribuzione finale, goduta nella massima categoria raggiunta, per coefficienti di valutazione, del servizio prestato, differenziati in relazione alle varie categorie di inquadramento, via via attribuite "in crescendo" nel corso dell'unico rapporto, ma senza tener conto, e quindi in misura anche eventualmente inferiore, dei coefficienti previsti dallo stesso contratto collettivo per la Determinazione dell'indennità di anzianità spettante a coloro che in dette categorie di passaggio concludano concretamente i loro rapporti di lavoro. (Conf 5746/82, mass n 423479; (Conf 866/80, mass n 404304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)