diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8471 del 21/06/2000 (Rv. 537895 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di lavoro autonomo con ente pubblico - Forma scritta - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Salvezza del diritto alla retribuzione - Insussistenza - Rapporti di parasubordinazione - Estensione.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537895-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il difetto della forma scritta, necessaria "ad substantiam" per tutti i contratti della pubblica amministrazione, determina la nullità del contratto di lavoro autonomo stipulato da un ente pubblico, senza che, pur in presenza degli elementi della parasubordinazione a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., possa trovare applicazione la regola della salvezza del diritto alla retribuzione dettata dall'art. 2126 cod. civ. con riferimento al lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)