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Sez. 6, Sentenza n. 10362 del 30/09/1997 Ud. (dep. 14/11/1997) Rv. 208872 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Fatto ritenuto in sentenza diverso da quello contestato nell'imputazione - Mutamento degli elementi costitutivi del fatto sotto il profilo della condotta e della finalità dell'azione - Violazione del principio di correlazione - Sussistenza - Prospettazione del fatto diverso da parte dello stesso imputato - Irrilevanza - Fattispecie: rinvio a giudizio del curatore fallimentare per l'impossessamento del corrispettivo dello sconto di titoli cambiari e condanna per aver abusivamente posto all'incasso i titoli stessi quale responsabile della società finanziaria beneficiaria.
Stato
decisa il 1997-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208872-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Quando il fatto ritenuto in sentenza sia diverso da quello contestato sotto il profilo della materialità della condotta e della finalità dell'azione, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza indipendentemente dal fatto che la sentenza abbia recepito la prospettazione dei fatti della difesa e che questa abbia perciò avuto modo di difendersi pienamente sul punto. Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione del principio di correlazione in una ipotesi in cui l'imputato, curatore fallimentare, tratto a giudizio per il reato di abuso di ufficio a fini patrimoniali per essersi impossessato del corrispettivo dello sconto di titoli cambiari intestati alla società fallita, era stato poi condannato per lo stesso reato, ma per aver posto all'incasso i medesimi titoli quali rappresentante legale della società finanziaria beneficiaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 323 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)