diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 42611 del 20/04/2005 Ud. (dep. 24/11/2005) Rv. 232995 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa e più grave definizione giuridica del fatto - Differente trattamento penitenziario - Violazione del principio - Esclusione - Fattispecie in tema di art. 4 bis O.P.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232995-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, terzo comma cod. proc. pen. le più gravi modalità di esecuzione della pena stabilite dall'art. 4 bis O.P., conseguenti all'esclusione in sede di appello del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 116, comma secondo cod. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 116 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)