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Sez. 2, Sentenza n. 3504 del 10/04/1999 (Rv. 525163 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Provvedimento di liquidazione degli onorari - Richiesta con la procedura di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 742 del 1942 - Rigetto - Natura del relativo provvedimento - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 cpv. della Costituzione - Condizioni - Impugnazione con il mezzo ordinario dell'appello - Configurabilità - Mancata impugnazione - Efficacia di giudicato di detta decisione - Procedimento di ingiunzione relativo alla medesima domanda - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525163-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

In tema di onorari di avvocato, l' ordinanza con la quale sia stato rigettato il ricorso proposto ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, costituzione, ovvero, se la controversia non abbia involto la sola misura del compenso, ma siano stati contestati i presupposti stessi del credito, e il "thema decidendum" sia stato comunque ampliato, deve essere impugnata con il mezzo ordinario dell'appello, nonostante la forma adottata, in tale ipotesi errata. Ne consegue che, nella carenza della impugnazione predisposta dalla legge, la predetta ordinanza acquista efficacia di giudicato in punto di diniego del credito dedotto dal professionista, al quale, pertanto, rimane preclusa la possibilità di instaurare altro giudizio (nella specie, monitorio) in ordine alla medesima domanda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)