Sez. 2, Sentenza n. 7259 del 17/05/2002 (Rv. 554519 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Caratteristiche - Condizioni - Contestazione dei presupposti del diritto al compenso - Disciplina ex artt. 30 e 794 del 1942 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione di onorari di avvocato, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 prevedono un procedimento semplificato a conclusione del quale viene emessa un'ordinanza sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; tale eccezionale deroga al principio generale del doppio grado, può trovare applicazione quando la controversia involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato, con la conseguenza che, ove sia contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato, onde qualora il giudice ritenga ugualmente di pronunziarsi ovvero ometta di pronunziarsi, su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce sentenza impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)