Sez. 2, Sentenza n. 2779 del 29/12/1970 (Rv. 349264 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE - FINALITA - NATURA DECISORIA - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CORRETTA - OGGETTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - PROVVEDIMENTO DI CORREZIONE - FINALITA - NATURA DECISORIA - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CORRETTA - OGGETTO.*
Il provvedimento di correzione di errori materiali non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve esclusivamente a sostituire all'erronea produzione di esso in termini grafici altra congrua rappresentazione, in modo che si stabilisca la necessaria aderenza dell'elemento rappresentativo a quello sostanziale. Non avendo natura decisoria, esso non e impugnabile in alcun modo, neppure con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. L'impugnazione delle parti corrette, prevista dall'art 288, ultimo comma, cod proc civ, ha per oggetto non gia il modo con cui il giudice e pervenuto alla correzione, ma il risultato della correzione stessa secondo il nuovo testo, come se sin dal momento dell'emissione della sentenza fosse stata adottata la traduzione grafica con cui, in Sede di correzione, e stata eliminata la fortuita divergenza tra l'idea e la sua rappresentazione. (V 2864'69, mass n 342670 1149'67, mass n 327574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)