Sez. 5, Sentenza n. 15328 del 18/03/2009 Cc. (dep. 09/04/2009) Rv. 243610 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Terzo titolare di ipoteca sul bene poi confiscato - Onere della prova - Contenuto.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, ex art. 2 ter L. n. 575 del 1965, sussiste a carico del terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e quindi di avere fatto affidamento "incolpevole" ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia. (Fattispecie in cui si è escluso l'assolvimento di detto obbligo gravante su un istituto di credito - creditore ipotecario di una società che aveva conseguito una apertura di credito di svariati miliardi, concedendo ipoteca su diversi immobili divenuti oggetto di provvedimento definitivo di confisca, ex L. n. 575 del 1965 - evidenziando che già sulla base dei risultati della istruttoria predisposta dalla banca, funzionale alla valutazione del "merito creditizio", emergeva la scarsa entità del capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento e la percezione dell'influenza di vicende "extracaratteristiche" non sufficientemente specificate e che, pertanto, il terzo creditore di fatto disponeva di tutti gli strumenti utili alla formulazione di un giudizio di "non illibatezza" dell'operatore commerciale).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)