Sez. 1, Sentenza n. 30326 del 29/04/2011 Cc. (dep. 29/07/2011) Rv. 250910 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Procedimento di prevenzione - Terzo titolare di ipoteca sul bene poi confiscato - Onere della prova - Questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 47 Cost., dell'art. 2 ter della l. 31 maggio 1965, n. 575 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 47 Cost., la questione di legittimità costituzionale (nella specie, sollevata in fase esecutiva) dell'art. 2 ter della l. 31 maggio 1965, n. 575 nella parte in cui richiede, in caso di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, che il terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene, abbia l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza gli obblighi di informazione e di accertamento e di aver perciò fatto affidamento "incolpevole" sul soggetto nei cui confronti ha acquisito il diritto di garanzia, atteso che, da un lato, il doveroso bilanciamento tra gli interessi statali e quelli del privato porta a ritenere opportuna (come affermato anche da Corte Cost., sent. n. 1 del 1997) la prevalenza dei primi rispetto ai secondi e, dall'altro, la posizione del privato è stata comunque tutelata facendo salva la possibilità che egli provi la sua buona fede.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 47, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)