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Sez. 2, Sentenza n. 1809 del 16/03/1984 (Rv. 433877 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ALIENAZIONE DI QUOTA EREDITARIA - GIUDIZIO PROMOSSO DAI CREDITORI DEL COEREDE CEDENTE NEI CONFRONTI DI QUESTO E DEL CESSIONARIO - DECLARATORIA DELLA NULLITÀ DELL'ALIENAZIONE PER SIMULAZIONE ASSOLUTA - ACQUISIZIONE DI DETTA QUOTA IN FAVORE DEGLI ALTRI COEREDI PER EFFETTO DI ESERCIZIO DEL RETRATTO SUCCESSORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433877-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ALIENAZIONE DI QUOTA EREDITARIA - GIUDIZIO PROMOSSO DAI CREDITORI DEL COEREDE CEDENTE NEI CONFRONTI DI QUESTO E DEL CESSIONARIO - DECLARATORIA DELLA NULLITÀ DELL'ALIENAZIONE PER SIMULAZIONE ASSOLUTA - ACQUISIZIONE DI DETTA QUOTA IN FAVORE DEGLI ALTRI COEREDI PER EFFETTO DI ESERCIZIO DEL RETRATTO SUCCESSORIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Dopo che il contratto di alienazione della quota ereditaria, in esito a giudizio promosso dai creditori del coerede cedente nei confronti di questi e del cessionario, sia stato dichiarato nullo per simulazione assoluta, con sentenza passata in giudicato, deve escludersi che la suddetta quota possa restare acquisita dagli altri coeredi, per effetto di Esercizio del retratto successorio, a norma dell'art. 732 cod. civ., in epoca successiva all'indicata sentenza, in considerazione del fatto che tale pronuncia, negando la sussistenza di un trasferimento fra coerede cedente e cessionario, implica il venir meno del presupposto del diritto di riscatto di cui alla citata norma, e che, inoltre, il coerede retraente, esercitando un diritto direttamente conferito dalla legge, il quale implica una sostituzione con effetti "ex tunc" nella posizione del retrattato, non è qualificabile come avente causa di quest'ultimo, e, quindi, non può invocare l'inopponibilità della simulazione prevista dall'art. 1415 primo comma cod. civ. nei confronti di chi abbia in buona fede acquistato dal titolare apparente. (V 5490/80, mass n 409361; (V 4933/78, mass n 394653; (V 1066/59; (V 3508/57; (V 486/53; (contra 4777/83, mass n 429662; (contra 334/80, mass n 403721).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)