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Sez. 2, Sentenza n. 11177 del 27/12/1994 (Rv. 489423 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Negozio - Nullità - Dichiarazione - Reciproche restituzioni - Disciplina - Restituzione di somme di danaro - interessi - Decorrenza - Momento iniziale - Riconoscimento degli interessi - Presupposto - Buona fede - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1994-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489423-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

La disciplina delle obbligazioni derivanti, a carico delle parti, dalla declaratoria di nullità di un negozio dalle stesse stipulato, va desunta, quanto alle reciproche restituzioni, dai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.). Ai sensi di detta norma, ove l'obbligazione restitutoria abbia per oggetto la somma di denaro pagata in esecuzione del contratto nullo, il "solvens" ha diritto agli interessi su detta somma del giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Il riconoscimento degli interessi sulla somma da restituire presuppone soltanto l'avvenuta proposizione in giudizio della relativa domanda da parte del "solvens", mentre la buona fede dello "accipiens" - la cui sussistenza comporta l'attribuzione di detti interessi con decorrenza dalla data della domanda stessa, anziché da quella dell'indebito pagamento - si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'"accipiens" medesimo, dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)