Sez. L, Sentenza n. 5033 del 03/09/1981 (Rv. 415815 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIE SULL'OMESSA O INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA E SULL'OBBLIGO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - LITISCONSORTI RISPETTIVAMENTE NECESSARI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIE SULL'OMESSA O INSUFFICIENTE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA E SULL'OBBLIGO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - LITISCONSORTI RISPETTIVAMENTE NECESSARI.*
L'istituto assicuratore è litisconsorte necessario nella causa promossa dal lavoratore per ottenere la condanna del datore di lavoro alla Costituzione del rapporto assicurativo-previdenziale o al versamento di contributi, siccome destinatario di tale versamento e direttamente interessato all'accertamento dei presupposti condizionanti il rapporto stesso. Per contro, non sono litisconsorti necessari il lavoratore ed il datore di lavoro, rispettivamente nelle controversie fra il secondo e l'ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle fra il primo e lo stesso ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque rapporti diversi ed in siffatte controversie, l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale, per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza di quello di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o dello altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione incidenter tantum, inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti. (V. 4227/79, mass. N. 400750; (V. 965/77 mass. N. 384585; (V. 3096/71, mass. N. 354422).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)