Sez. 2, Sentenza n. 9168 del 06/11/2007 Ud. (dep. 29/02/2008) Rv. 239804 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Querela - Sopravvenuta impossibilità di esaminare il querelante - Conseguenze - Lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. - Utilizzazione anche a fini probatori - Ammissibilità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. consente la lettura, a richiesta di parte, di quest'ultima non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità. (Fattispecie nella quale la persona offesa dal reato si era resa irreperibile dopo la presentazione della denuncia-querela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)