Sez. L, Sentenza n. 1150 del 04/02/1998 (Rv. 512225 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Priorità del criterio di scelta rappresentato dalle esigenze tecnico - produttive - Selezione per fasce omogenee di professionalità e non per livelli contrattuali - Necessità ai fini del rispetto delle esigenze tecnico - produttive.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento per riduzione di personale, ai fini dell'individuazione dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto, deve considerarsi primario, tra i criteri di scelta individuati dall'accordo interconfederale, quello relativo alle esigenze tecnico produttive; tali esigenze impongono che la selezione del personale esuberante avvenga per fasce omogenee di professionalità, che non coincidono con le categorie e i livelli contrattuali, i quali identificano solo la misura della professionalità e non il contenuto specifico di essa in relazione a ciascun addetto. Non rispetta le esigenze tecnico produttive una scelta non operata tra dipendenti con professionalità omogenee, bensì tra dipendenti del medesimo livello contrattuale, perché, concentrandosi, oltre le necessità di riduzione, sui reparti con personale meno anziano e con minori carichi di famiglia, pone a carico dell'azienda l'onere e i costi dell'addestramento a nuove mansioni del personale lasciato in esubero in altri reparti e da adibire a quelli eccessivamente sfoltiti.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)