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Sez. 2, Sentenza n. 10861 del 13/03/2025 Cc. (dep. 18/03/2025) Rv. 287540-01

COMPETENZA - IN GENERE | Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità in sede cautelare nella fase delle indagini preliminari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287540-01

COMPETENZA - IN GENERE

Il principio della "perpetuatio iurisdictionis", finalizzato a evitare che la competenza, stabilita in relazione all'addebito definitivamente cristallizzato al momento del rinvio a giudizio, possa subire modifiche nel corso dello svolgimento del processo, non può essere declinato, in fase di indagini preliminari, a sostegno della permanenza della competenza, in sede cautelare, del giudice distrettuale, attesa la ricorrenza di una mera imputazione provvisoria, delineata nella domanda cautelare formulata dal pubblico ministero, non ancora recepita nel decreto che dispone il giudizio che sarà emesso in esito allo svolgimento dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva riqualificato i fatti oggetto di imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., escludendo l'aggravante contestata, senza dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto, a seguito del venir meno dei presupposti legittimanti la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1), Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)