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Sez. 2, Sentenza n. 10861 del 13/03/2025 Cc. (dep. 18/03/2025) Rv. 287540-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Riqualificazione giuridica del fatto - Ritenuta non configurabilità dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287540-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualifica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate.

Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1), Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)