Sez. 5, Sentenza n. 10352 del 05/05/2006 (Rv. 590002 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Principi di diritto comunitario - Direttiva del Consiglio CEE n. 77/388 - Principio dell'indetraibilità dell'IVA assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi - Vigenza del principio nell'ordinamento nazionale - .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, nell'ordinamento comunitario, in base all'art. 17 della direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 388, e, quindi, anche in quello interno (cfr. la pronuncia del 21 febbraio 2006, resa dalla Corte di Giustizia CE, in causa C - 419 - 2002), deve considerarsi in ogni caso vigente (anche a prescindere dall'applicabilità "ratione temporis" di norme interne antielusive, quale quella introdotta dall'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973) il principio di indetraibilità dell'IVA assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale ed autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni, che, perciò, risultano eseguite in forma solo apparentemente corretta ma, in realtà, sostanzialmente elusiva.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)