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Sez. 1, Sentenza n. 4085 del 04/06/1999 Cc. (dep. 12/07/1999) Rv. 213947 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Termini di durata massima della custodia cautelare - Condanna per più reati legati dalla continuazione - Riferimento alla pena complessiva inflitta - Esclusione - Riferimento alle singole pene - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213947-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

Ai fini sia dell'articolo 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sia dell'art. 300, comma quarto, stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, deve farsi riferimento alle singole pene inflitte e non a quella complessiva, perché in caso contrario si attribuirebbe all'istituto della continuazione il valore di equipollente del provvedimento giurisdizionale di privazione della libertà, superandosi la logica del "favor rei" espressamente avallata anche da alcune norme del codice in tema di misure cautelari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)