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Sez. F, Sentenza n. 4 del 30/08/2002 Cc. (dep. 02/01/2003) Rv. 223459 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase successivo alla pronuncia di una sentenza di condanna - Criteri di computo - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223459-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini della determinazione del termine di fase della custodia cautelare a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna - nell'ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato "condanne" autonome in relazione ai singoli reati attribuiti ad uno stesso imputato - non si ha riguardo al quantum di pena complessivamente inflitto, ma alla pena irrogata per ognuno dei reati che legittimano il protrarsi della custodia cautelare, in quanto ciascuna sanzione è graduata in proporzione all'entità del fatto accertato. Ne consegue che la durata della custodia cautelare deve essere commisurata con riferimento ad ogni singola pena e ciò, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui siano stati emessi distinti provvedimenti cautelari a carico dello stesso imputato, il quale ha diritto, in tal caso, ad ottenere la scarcerazione per ciascun titolo in relazione al quale siano scaduti i termini di fase.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)