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Sez. L, Sentenza n. 5968 del 21/11/1984 (Rv. 437635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE DI SPECIALITÀ - CONSEGUENZE - FENOMENO DELLE MALATTIE INTERMITTENTI - INCLUSIONE IN DETTA DISCIPLINA - QUANTITÀ DELLE ASSENZE IMPEDIENTE IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE DI SPECIALITÀ - CONSEGUENZE - FENOMENO DELLE MALATTIE INTERMITTENTI - INCLUSIONE IN DETTA DISCIPLINA - QUANTITÀ DELLE ASSENZE IMPEDIENTE IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DETERMINAZIONE.*

L'incidenza delle assenze per malattia del prestatore d'opera sul rapporto di lavoro subordinato è regolata unicamente dall'art. 2110 cod. civ. che - riversando, da un canto, sul datore di lavoro il rischio della perdita della controprestazione e ponendo, dall'altro, un limite a tale rischio con l'attribuzione allo stesso datore di lavoro della facoltà di recesso quando le assenze si protraggano oltre il cosiddetto periodo di comporto, fissato da leggi speciali o dai contratti collettivi o dagli Usi o, in difetto, determinabile dal giudice secondo equità - si pone in rapporto di specialità, e quindi di deroga, sia rispetto alle norme degli artt. 1256 e 1464 cod. civ., sia rispetto a quella dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Pertanto anche il fenomeno delle malattie intermittenti è disciplinato dallo stesso art. 2110 cod. civ. e comporta, in conseguenza, l'Obbligo per il giudice, quando non vi provvedano né la legge, né i contratti collettivi, né gli Usi, di stabilire equitativamente la quantità delle assenze che in un determinato arco di tempo esauriscono il diritto del lavoratore alla conservazione del posto. (V 1357/83, mass n 426158; (V 311/83, mass n 425117; (V 5054/81, mass n 415846; (V 5817/80, mass n 409639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)