Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 01/03/1995 (Rv. 490794 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Conclusioni del P.M. - Notificazione agli avvocati delle parti - Necessità - Esclusione - Presentazione di successive memorie da parte dei predetti - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Al procedimento del regolamento di competenza non è applicabile l'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., sicché gli avvocati delle parti non hanno facoltà di presentare memorie dopo la notificazione delle conclusioni del P.M., entro il termine dell'art. 378 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)