Sez. 3, Sentenza n. 12949 del 16/11/1994 Ud. (dep. 29/12/1994) Rv. 200958 - 01
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Configurabilità del delitto - Anche nel caso di mancata corresponsione della retribuzione cui sia tenuto - Ragione - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere
In tema di delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il termine "ritenuta" non va collegato con il materiale esborso delle somme dovute al dipendente, quale retribuzione, ma al diritto insorto a seguito di una prestazione di lavoro non svolta a titolo gratuito. Ne deriva che il datore di lavoro deve ugualmente versare all'ente i relativi importi entro i termini all'uopo fissati, anche quando, pur essendovi tenuto, non abbia corrisposto la retribuzione: l'omissione configura il delitto "de quo". (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza assolutoria, la S.C. ha osservato che "diversamente il datore di lavoro, che corrisponda la retribuzione, sarebbe punito per l'omissione "de qua" e quello che non ottempera neppure a tale dovere fondamentale andrebbe esente da responsabilità").
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)