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Sez. 3, Sentenza n. 5005 del 18/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 208051 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Mancato pagamento di retribuzione ai dipendenti - Obbligo di versamento delle ritenute all'I.N.P.S. - Insussistenza - Reato di cui all'art.2 legge n.638 del 1983 - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208051-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il mancato pagamento della retribuzione ai dipendenti non fa sorgere l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali all'I.N.P.S., sicché non è configurabile il reato di cui all'art.2 D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. il quale aveva sostenuto che la "ritenuta" sorgerebbe sulla base della prestazione lavorativa non gratuita, a prescindere dal pagamento delle somme dovute al dipendente, la S.C. ha osservato che la norma predetta parla di "ritenute" e "trattamenti" previdenziali ed assistenziali, adoperando termini riferiti ad effettive retribuzioni; l'omesso versamento delle ritenute "operate" dal datore di lavoro sulle "retribuzioni" (e non sulle prestazioni di lavoro come tali) indica chiaramente sul piano formale e logico che la condotta omissiva sanzionata presuppone che la retribuzione sia stata pagata al dipendente, sicché l'obbligo verso l'I.N.P.S. è collegato strettamente alle retribuzioni verso il dipendente e presuppone l'effettiva corresponsione di queste retribuzioni: l'omesso versamento della ritenuta figurativa perché non operata dal datore di lavoro, che non ha corrisposto le retribuzioni dovute al lavoratore, configurerebbe una figura di reato non prevista dall'art.2 citata legge n.638 del 1983).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)