Sez. U, Sentenza n. 28898 del 15/01/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290405-02
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' | Omissione dell'interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Espletamento dell'interrogatorio di garanzia postumo - Nullità del titolo cautelare - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabilità "ex officio" da parte dello stesso - Ammissibilità - Ragioni.
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA'
L'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio "ex" art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata "ex officio" anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia. (In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso indicato, non è applicabile la preclusione prevista dall'art. 182, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., in quanto il difensore dell'indagato che subisce l'applicazione a sorpresa di una misura cautelare in violazione dell'obbligo dell'interrogatorio preventivo non può essere qualificato parte che assiste all'atto nullo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. F), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)