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Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 08/05/1996 (Rv. 497461 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE | Adempimento tardivo - Rifiuto del creditore - Legittimità - Condizione.
Stato
decisa il 1996-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497461-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE

Nei contratti con prestazioni corrispettive (nella specie, promessa di vendita di cosa altrui) l'adempimento tardivo di una parte può essere legittimamente rifiutato dall'altra anche quando il termine di adempimento non sia essenziale ed indipendentemente dal previo esperimento della azione di risoluzione, purché il ritardo non sia di scarsa importanza per la creditrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)