diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6247 del 24/11/1981 (Rv. 417057 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO TARDIVO, MA PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE AD OPERA DELL'ALTRA PARTE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417057-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO TARDIVO, MA PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE AD OPERA DELL'ALTRA PARTE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive, dal principio fissato dal terzo comma dell'art. 1453 cod. civ., secondo il quale dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, si evince che l'adempimento o la valida offerta dell'adempimento, effettuati da una parte tardivamente, quale che sia l'entità del ritardo, non possono essere legittimamente rifiutati dall'altra parte, ove questa non abbia ancora proposto domanda per conseguire la risoluzione del contratto, e che, conseguentemente, tale domanda non può trovare fondamento in un ritardo dell'adempimento della controparte, il quale, ancorché abbia superato i limiti della tollerabilità, sia cessato prima della data della domanda stessa. (V 5439/77, mass n 389098).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)