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Sez. 5, Sentenza n. 12581 del 08/07/2004 (Rv. 574342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Titolo fonte della plusvalenza - Antecedenza al 31 dicembre 1988 - Percezione delle somme in epoca successiva alla entrata in vigore della predetta legge - Ritenuta del 20 per cento ex art. 11, commi quinto, sesto, settimo, legge n. 413/91 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574342-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al primo gennaio 1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art.11 - che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, condizionandola però al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, e, per altro verso, i commi primo, lett. f) (che allarga la previsione dell'art. 81, comma primo, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986, assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (che equipara l'espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso) dello stesso art.11 dispongono per l'avvenire e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all'entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Da ciò consegue che le somme percepite dal proprietario espropriato a titolo di indennità di espropriazione debbono essere assoggettate alla ritenuta del 20%, se non sottoposte in precedenza ad INVIM e se conseguite nel pieno vigore della legge n. 413 del 1991

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)