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Sez. 6, Sentenza n. 4088 del 03/03/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210220 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Impugnazione del P.M. - Omessa notifica all'imputato - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210220-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE

L'omessa notifica dell'atto d'impugnazione del pubblico ministero all'imputato non costituisce causa di nullità né d'inammissibilità dell'impugnazione perché, sebbene l'omissione di tale incombente comporti la mancata decorrenza del termine concesso dalla legge per proporre appello incidentale, la disposizione dell'art. 584 cod. proc. pen. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini impugnazione, la possibilità di avvalersi di tale mezzo di gravame incidentale per contrastare la pretesa avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)