Sez. 2, Sentenza n. 7054 del 28/02/1986 Ud. (dep. 05/07/1986) Rv. 173329 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SUL REATO CONTINUATO - DISTINZIONE DELLE SINGOLE VIOLAZIONI - IMPOSSIBILITÀ - REATO COMMESSO DOPO LA DATA DI EFFICACIA DELL'INDULTO - REATO COMMESSO PRIMA - CONTINUAZIONE - APPLICAZIONE DELL'INDULTO AL REATO ANTECEDENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SUL REATO CONTINUATO - DISTINZIONE DELLE SINGOLE VIOLAZIONI - IMPOSSIBILITÀ - REATO COMMESSO DOPO LA DATA DI EFFICACIA DELL'INDULTO - REATO COMMESSO PRIMA - CONTINUAZIONE - APPLICAZIONE DELL'INDULTO AL REATO ANTECEDENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'applicazione dell'indulto non è consentita la distinzione del reato continuato nelle varie violazioni di legge che concorrono a formarlo, dal momento che questo beneficio opera non già sul reato ma sulla pena. Ne consegue che quando un reato è commesso dopo la data stabilita per la concessione dell'indulto, quest'ultimo non è applicabile neanche al reato commesso anteriormente a tale data e avvinto al primo dalla continuazione. (fattispecie in tema di richiesta di applicazione dell'indulto a reato di ricettazione commesso prima della data di efficacia del decreto di clemenza e al reato di spendita di moneta falsa commesso dopo: uniti entrambi dalla continuazione). (V mass n 108137; (V mass n 110270; (V mass n 114103; (V mass n 120759; (V mass n 123055; (V mass n 126283; (V mass n 159291; (V mass n 157464; (V mass n 169693).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)