Sez. L, Sentenza n. 3964 del 18/04/1998 (Rv. 514610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Tempestività - Estremi - Intervallo temporale fra il fatto contestato e l'intimazione - Desunzione della relativa irrilevanza dall'adozione di misure cautelari - ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento (Nella specie, è stata cassata per vizio di motivazione la decisione dei giudici di merito che ha ritenuto incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto l'oggettiva distanza temporale tra l'epoca del fatto e il provvedimento, senza tener conto dell'avvenuta rinnovazione del licenziamento e del tempo necessario a tale scopo, né della sospensione dal dipendente dal servizio e dalla retribuzione nel periodo successivo al primo licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)