Sez. L, Sentenza n. 6127 del 18/06/1999 (Rv. 527670 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Intervallo temporale fra l'intimazione ed il fatto contestato - Rilevanza ai fini dell'accertamento della tempestività del recesso - Condizione - Incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto - Desunzione da misure cautelari - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento. (Nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che, a seguito della comunicazione dell'intento dell'azienda di differire l'eventuale adozione della sanzione espulsiva all'esito del procedimento penale, il provvedimento disciplinare potesse essere adottato solo per lo specifico addebito richiamato in detta comunicazione; la S.C. ha cassato tale decisione, rilevando tra l'altro come l'espressa riserva, ivi contenuta, di eventuali ulteriori contestazioni, non consentisse di ipotizzare un' implicita acquiescenza ad altre infrazioni commesse, con la volontà di differire una definitiva valutazione solo per gli specifici addebiti già formulati con tale comunicazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)