Sez. 6, Sentenza n. 8211 del 11/02/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266509 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione - Esito delle intercettazioni telefoniche - Fonte diretta di prova - Condizioni.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
In tema di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (Fattispecie in cui la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)