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Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014 Ud. (dep. 12/09/2014) Rv. 260842 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Elementi di prova raccolti in conversazioni intercettate cui sia estraneo l'imputato - Fonti dirette di prova - Configurabilità - Riscontri esterni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260842-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)