Sez. 5, Sentenza n. 42981 del 28/06/2016 Ud. (dep. 12/10/2016) Rv. 268042 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Elementi di prova raccolti in conversazioni intercettate cui sia estraneo l'imputato - Fonti dirette di prova - Configurabilità - Riscontri esterni - Necessità - Esclusione.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, confermativa della condanna in primo grado, perché, risolvendosi la prova individualizzante nella confidenza fatta dai familiari di un detenuto per altra causa in un colloquio intercettato, nel corso del quale indicavano gli imputati come autori del furto oggetto di procedimento senza evocare la fonte dell'informazione, ha mancato di accertare se detti confidenti fossero testimoni diretti ovvero avessero riferito notizie apprese da altri o da voci correnti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)