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Sez. 1, Sentenza n. 5336 del 29/09/1997 Cc. (dep. 14/10/1997) Rv. 208592 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Determinazione della pena - Possibilità di rettificare in aumento la somma delle pene inflitte in sede di cognizione per i singoli reati - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208592-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Nella rideterminazione in sede esecutiva del più favorevole trattamento sanzionatorio per più reati continuati, il giudice dell'esecuzione deve quantificare la pena, ai sensi dell'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto, mentre allo stesso giudice è comunque preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta per le singole fattispecie criminose. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione, dopo aver identificato il reato più grave nel delitto, per il quale era stata irrogata la pena di mesi quattro di reclusione e lire 300.000 di multa, aveva proceduto ad aumentare la stessa di ulteriori mesi tre di reclusione e lire 2.000.000 di multa per la ritenuta continuazione con le violazioni edilizie e ambientali, per le quali, in sede di giudizio di cognizione, era stata inflitta la pena di un mese di arresto e lire 25.000.000 di ammenda. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto censurabile la decisione del giudice, annullandola).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)