Sez. L, Sentenza n. 5921 del 19/11/1984 (Rv. 437580 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DELL'IMPRENDITORE, EX ART. 2103 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DELL'IMPRENDITORE, EX ART. 2103 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Oltre che essere equivalenti alle precedenti, le nuove mansioni che il datore di lavoro può attribuire al dipendente nell'Esercizio dello ius variandi consentitogli dall'art. 2103, primo comma, cod. civ., debbono consentire al lavoratore l'utilizzazione ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisite nella pregressa fase del rapporto, peraltro la relativa valutazione va fatta in astratto circa l'idoneità tecnico- professionale del lavoratore al compimento delle pregresse mansioni per stabilire se egli sia in grado di svolgere le nuove, cioè se queste siano a lui congeniali per la sua preparazione tecnico- professionale e per le sue attitudini. (V 3990/84, mass n 435965; (V 2231/84, mass n 434269; (V 6405/83, mass n 431138; (V 191/81, mass n 410599; (V 1026/80, mass n 404484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)