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Sez. 3, Sentenza n. 7198 del 12/05/2003 (Rv. 562886 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Interpretazione della domanda - Compito riservato al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione di vizio ex art. 112 cod. proc. civ. derivato dall'erronea interpretazione - Diretta interpretazione degli atti da parte della corte di cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562886-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Interpretare la domanda è compito del giudice di merito, sicché la corte di cassazione ha solo il potere di controllare la legittimità del procedimento di interpretazione e la logicità del suo esito; tuttavia, ove la parte sostenga che il giudice abbia pronunciato su una domanda diversa da quella proposta e lamenti la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)