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Sez. 1, Sentenza n. 15258 del 12/07/2011 (Rv. 619023 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ritardi dovuti a richieste delle parti di rinvio delle udienze - Necessaria ascrivibilità alle parti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619023-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti "in toto" al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell'istruttore - in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso - ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della citata legge n. 89 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva detratto dal ritardo irragionevole i soli rinvii delle udienze ritenuti non imputabili all'ufficio, reputando indimostrato l'assunto dell'istante che tali rinvii fossero ascrivibili all'omesso esercizio dei poteri direttivi del giudice istruttore).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 all. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)