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Sez. 1, Sentenza n. 18924 del 28/09/2005 (Rv. 585415 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del termine ragionevole del processo - Accertamento. Ritardi dovuti a richieste delle parti di rinvio delle udienze - Ascrivibilità esclusiva alle parti stesse - Esclusione - Inerzia ed acquiescenza del giudice istruttore - Valutazione - Necessità - Ritardi connessi ad obiettive situazioni inerenti a disfunzioni del sistema giudiziario - Obbligo dello Stato di organizzare detto sistema al fine del rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585415-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento, ai sensi della legge n. 89 del 2001, del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti "in toto" al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell'istruttore - in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso -, ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della citata legge n. 89 del 2001; mentre, qualora si tratti di ritardi cagionati da situazioni oggettive inerenti a disfunzioni del sistema giudiziario (sovraccarico delle udienze, eccessivo numero di processi gravanti sul giudice, insufficienza di mezzi e di strutture, ed altro), va comunque valutato, ai fini del computo del periodo eccedente il termine di durata ragionevole del processo, che lo Stato, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha l'obbligo di organizzare detto sistema in modo tale da consentire il rispetto della predetta norma convenzionale.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)