Sez. 3, Sentenza n. 1298 del 12/02/1997 (Rv. 502361 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Debito di valore - Rivalutazione monetaria - Ulteriore adeguamento in appello - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
In materia di debiti di valore, poiché la rivalutazione ha funzione di reintegrazione patrimoniale, che realizza il "petitum" originario, la richiesta di ulteriore adeguamento monetario in appello, che può essere liquidato anche di ufficio, non integra una domanda nuova per gli effetti di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)