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Sez. 1, Sentenza n. 1224 del 30/03/1977 (Rv. 384906 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGATORIETA ANCHE PER LE MAGGIORI SOMME RICONOSCIUTE DAL GIUDICE IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA.*
Stato
decisa il 1977-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384906-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - OBBLIGATORIETA ANCHE PER LE MAGGIORI SOMME RICONOSCIUTE DAL GIUDICE IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITA.*

L'Obbligo del deposito dell'indennita di espropriazione presso la cassa depositi e prestiti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n 2359, sussiste anche per le maggiori somme che il giudice riconosca all'espropriato, in Sede di opposizione avverso la stima dell'indennita medesima. Ne consegue che, con riguardo a tali somme, non puo essere emessa condanna all'espropriante al pagamento diretto in favore dell'opponente, ne possono essere riconosciuti interessi con misura o decorrenza diverse da quelle previste dall'ordinamento della cassa. (V 3090/72, mass n 360861; (V 544/69, mass n 338706).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)