Sez. L, Sentenza n. 4416 del 27/03/2002 (Rv. 553328 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Impossibilità di deambulare o bisogno di assistenza - Alternatività di tali requisiti - Conseguenze - Soggetti affetti da deficit psichico - Attribuibilità della prestazione - Coincidenza dell'accertamento relativo con quello giustificativo di un provvedimento di interdizione - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita; tale bisogno di assistenza può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche, senza che assuma alcun rilievo in contrario la mera coincidenza, per questi soggetti, della situazione che giustifica l'attribuzione del beneficio in argomento con quella che può determinare l'emanazione di un provvedimento di interdizione (reso alla stregua del procedimento di cui agli artt. 712 e ss cod.proc.civ.), data la diversa finalità del relativo accertamento giudiziario. (Fattispecie relativa ad un soggetto novantenne il cui grave deficit psichico era costituito da disorientamento temporo-spaziale per alterazione cerebro-vascolare e stato demenziale senile).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)