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Sez. L, Sentenza n. 2460 del 18/06/1975 (Rv. 376350 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE - AZIENDA CON PLURALITA DI DIRIGENTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376350-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE - AZIENDA CON PLURALITA DI DIRIGENTI - CONSEGUENZE.*

Il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato di prima categoria con funzioni direttive non risiede tanto nella collaborazione attiva con l'imprenditore e nel potere di supremazia gerarchica, che possono essere comuni ad entrambe, quanto nell'ampiezza delle rispettive funzioni che, per la prima qualifica, sono estese all'intera organizzazione o ad un ramo autonomo dell'azienda e, per la seconda sono circoscritte ad un settore, ramo o servizio dell'azienda medesima, nonche nella idoneita, peculiare al solo dirigente, di influenzare, con liberta di decisioni e nell'osservanza delle direttive generali dello imprenditore, l'andamento dell'intera azienda. Da tanto consegue che, nel caso in cui l'azienda presenti un'articolazione complessa, con pluralita di dirigenti, il coordinamento generale delle attivita dirigenziali non puo in alcun caso incidere sul potere di ciascun dirigente di cooperare allo svolgimento dell'attivita produttiva cui e preordinata l'intera organizzazione aziendale o l'autonoma ramificazione di questa, poiche, in caso contrario, il prestatore d'opera rispetto a cui tale incidenza si verifichi non ha diritto alla qualifica di dirigente. (V 3558/72, mass nn 361525, 361526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)