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Sez. U, Sentenza n. 10502 del 25/06/2012 (Rv. 623032 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Particelle inagibili ovvero inutilizzabili - Risarcibilità del danno relativo - Esclusione - Fondamento - Estraneità delle particelle alla dichiarazione di pubblica utilità - Rilevanza - Esclusione - Compendio a destinazione unitaria agricola - Danno alla residua proprietà - Riconoscimento - Modalità - Conseguenze nel caso di accettazione dell'indennità di esproprio.
Stato
decisa il 2012-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623032-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, va esclusa la risarcibilità del danno alle particelle rese inagibili o inutilizzabili (nella specie, intercluse) a seguito dell'opera pubblica, poiché trattasi di voce ricompresa nell'indennità di espropriazione, che riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo. Non sono, infatti, concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputabili l'una a titolo d'indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni; né rileva la circostanza che detti effetti negativi si siano realizzati su zone estranee alla dichiarazione di pubblica utilità, se determinati da opere previste e conformi al progetto dell'opera pubblica. Pertanto, qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria agricola, il danno alla residua proprietà trova riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablativo, secondo il metodo tracciato dall'art. 40 legge 25 giugno 1865, n. 2359, con la conseguenza che l'accettazione dell'indennità di esproprio comporta il rigetto della domanda in ordine ai danni lamentati alle particelle strettamente contigue a quelle espropriate e facenti parte del complessivo fondo, sul quale è stata realizzata l'opera.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 22, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 23, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)