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Sez. 5, Sentenza n. 9455 del 21/04/2006 (Rv. 589357 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Assoggettamento ad imposizione - Presupposti - Inclusione nelle zone omogenee indicate - Rilevanza esclusiva - Vocazione agricola dell'area - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589357-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (zone di tipo A, B, C, D), senza operare alcuna distinzione tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli, sicchè, ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorre verificare se l'area in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo sia inserita in una di esse, o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto, in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)