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Sez. L, Sentenza n. 12086 del 18/08/2003 (Rv. 565915 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Contratto collettivo - Interpretazione - Criteri - Comune intenzione dei contraenti - Necessità di tener conto anche delle norme collettive integrative - Sussistenza - Fattispecie relativa al contratto dei dipendenti postali.
Stato
decisa il 2003-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565915-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Nell'interpretare la volontà contrattuale discendente dal contratto collettivo nazionale è necessario tener conto della comune intenzione dei contraenti valutando il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto, e l'intero corpo delle norme collettive, comprese quelle di carattere integrativo, attribuendo a ciascuna norma il senso che risulta dal complesso della contrattazione collettiva; in particolare, in riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti postali, occorre aver riguardo non solo al CCNL del 26.11.1994, ma anche dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995, stipulato ai sensi dell'art. 53 del contratto collettivo, che ha valenza sia come comportamento successivo delle parti che come parte integrante della complessa normativa contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/05/1995, Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)