Sez. L, Sentenza n. 12639 del 17/12/1998 (Rv. 521728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Contratti collettivi - Clausole sulla classificazione del personale in categorie con individuazione diretta delle qualifiche più tipiche esemplificativamente indicate - Inquadramento sulla base di dette clausole - Necessità - Svolgimento di attività lavorative eccezionalmente eccedenti quelle generalmente richieste per le categorie indicate in astratto nella normativa contrattuale - Inquadramento diverso e superiore - Possibilità - Ristrutturazioni o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro - Nuove qualifiche - Classificazione da parte delle Commissioni paritetiche previste dai contratti collettivi - Carattere ricognitivo - Applicabilità dei suddetti principi in ordine all'inquadramento del personale - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
Le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale collettiva possono inquadrarsi solo nelle categorie da questa individuate, salvo l'accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccedenti - per l'importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell'unità cui è addetto il lavoratore, considerata con riferimento all'ambito nazionale della struttura organizzativa dell'ente datore di lavoro - quelle generalmente richieste per l'inquadramento nelle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalle disposizioni contrattuali. Tali principi trovano applicazione anche quando, a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, vengano introdotte nuove qualifiche alla cui classificazione provvedano, secondo una procedura prevista nel contratto collettivo, Commissioni paritetiche. Infatti le relative determinazioni delle suddette Commissioni sono ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle declaratorie contrattuali cui va riconosciuto lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali "originarie". (In base ai suddetti principi la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato il diritto di un dipendente dell'ENEL, in possesso della qualifica di tecnico specialista e come tale inquadrato dalla Commissione paritetica nella categoria A1, ad essere inquadrato nella superiore categoria A1S non in base alle mansioni espletate, ma in base ad una diversa valutazione del contenuto professionale delle mansioni stesse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)