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Sez. U, Sentenza n. 4750 del 24/07/1981 (Rv. 415473 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI - NATURA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1981-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415473-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - TIROCINIO PRATICO DEI MEDICI - NATURA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il tirocinio pratico dei medici presso gli enti ospedalieri, secondo la previsione degli artt 74 e segg del DPR 27 marzo 1969 n 130, come introdotti dalla legge 18 aprile 1975 n 148, non integra un rapporto di lavoro, ne autonomo, ne subordinato, in quanto non comporta prestazioni a vantaggio di tali enti, o comunque inserite nell'ambito delle loro attivita istituzionali, ma e esclusivamente rivolto all'addestramento dei sanitari nei servizi ospedalieri, in vista della loro eventuale assunzione mediante pubblici concorsi, con la corresponsione di un assegno privo di natura di corrispettivo, ed inteso soltanto a sopperire alle esigenze materiali dei tirocinanti. La controversia inerente alla quantificazione di tale assegno, pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego, e spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investe un credito da determinarsi secondo criteri direttamente fissati dalla legge, e, quindi, una posizione di diritto soggettivo. (Conf 4488/80, mass n 408363).*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 art. 74 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 94, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 10, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)