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Sez. L, Sentenza n. 5429 del 17/06/1997 (Rv. 505256 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Degradazione di un reato ad illecito amministrativo ad opera di legge successiva - Applicabilità della nuova disciplina alle violazioni commesse sotto la previgente normativa penale - Necessità - Applicabilità dell'art. 2 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505256-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

A norma dell'art. 40 legge n. 689 del 1981, la legge successiva che degrada a mero illecito amministrativo punibile con sanzione pecuniaria una fattispecie che la legge precedente configurava come reato, si applica, qualora il procedimento penale non sia stato ancora definito, anche alle violazioni commesse sotto la previgente disciplina, a nulla rilevando che la sanzione amministrativa irrogata in base alla nuova disciplina sia di ammontare più elevato della somma che l'interessato avrebbe pagato a titolo di oblazione ove fosse rimasta in vigore la vecchia disciplina, atteso che l'art. 2 cod. pen. fa esclusivo riferimento alla successione nel tempo di disposizione che hanno, tutte, natura penale, laddove la non equiparabilità tra sanzioni pecuniarie amministrative e sanzioni pecuniarie penali impedisce il raffronto tra le relative disposizioni al fine di applicare quella più favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)